Lo statuto


Articolo 1 –
E’ costituita un’associazione denominata “CALICANTO ASSOCIAZIONE CULTURALE”.
Essa è apartitica e apolitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro; ed è regolata a norma del Libro I, articolo 36 e seguenti del codice civile nonché dal presente Statuto.
Articolo 2 – L’Associazione ha sede legale in Zafferana Etnea (CT), Via Pietro Nenni n. 37/A. Il Consiglio Direttivo può modificare la sede legale istituendola in altro luogo all’interno dello stesso Comune e istituire una o più sedi operative in relazione alle concrete necessità dell’Associazione. Articolo 3 – L’Associazione, al fine di contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci ed offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative, promuove:
A) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, inchieste, seminari, mostre scientifiche, fotografiche, di cultura e pittura;
B) Attività di formazione: promozione, istituzione, organizzazione, gestione e coordinamento di iniziative di orientamento, formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento professionale di soggetti disoccupati e/o inoccupati, di giovani in età scolare, di portatori di handicap, di personale occupato in imprese pubbliche e private, di professionisti, di imprenditori, enti pubblici e privati.
Tali iniziative potranno riguardare ogni argomento o trattazione senza esclusione alcuna e vertere su qualsivoglia settore artistico – culturale, ricreativo e sociale purché atti al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. In particolare, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento, anche su incarico di enti pubblici o privati istituzioni che ne assumono in tutto o in parte l’onere, per invalidi e non, ai fini di una più opportuna socializzazione; gestione di master; organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionali, corsi di specializzazione e di perfezionamento, in particolare nelle scienze educative e sociali; gestione di scuole/percorsi scolastici alternativi sia per portatori di handicap e non legati ad approcci educativi specifici e della formazione.
C) Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale: creazione di nuove figure professionali fra i cittadini per lo svolgimento di attività che in varia misura servano all’elevazione morale, sociale e culturale degli svantaggiati; istituzione e gestione di centri informa – giovani;

D) Attività di consulenza: fornitura di consulenza e servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori sociali e culturali, assumere appalti e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. Redazione di studi di fattibilità, tutoraggio, assistenza e monitoraggio sia a livello locale che internazionale per istituti, associazioni, comitati ed entità culturali. Sportelli di informazione.

E) Attività editoriale: pubblicazione di stampa periodica e non in ogni sua forma, pubblicazione di atti di convegno, di seminari e di studi e ricerche.
L’Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Locali, Enti pubblici morali e privati nazionali e non, Università, Istituzioni culturali, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ritenute utili ed idonee al conseguimento dei propri fini.

L’Associazione potrà partecipare a Bandi nazionali e dell’Unione Europea, nonché regionali, provinciali e comunali.

TITOLO II – I Soci e gli Organi

Articolo 4 – I soci dell’Associazione hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell’Associazione. Sono distinti in quattro categorie e precisamente:
I) Soci Fondatori:
– quelli intervenuti nell’atto costitutivo dell’associazione.

Non è possibile acquisire tale qualifica di socio successivamente alla costituzione.
II) Soci Ordinari: tutte le persone fisiche maggiorenni, gli Enti pubblici o privati che condividono gli scopi sociali e culturali dell’associazione e che non tengono condotta contraria alla morale comune ed al vivere civile. Essi vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta di ammissione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono soggetti al pagamento della quota sociale nei modi e nei termini previsti. Acquisiscono il diritto di voto sessanta giorni dopo la registrazione nel libro dei soci e, decorso tale termine, sono eleggibili alle cariche sociali.
III) Soci Onorari: coloro che verranno chiamati a partecipare all’associazione a seguito di delibere del Consiglio Direttivo, per i particolari meriti loro riconosciuti nel mondo culturale, economico, sociale e politico in relazione agli scopi associativi. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
IV) Soci sostenitori: coloro che, pur non partecipando direttamente alla gestione dell’Associazione ne condividono lo scopo e contribuiscono in maniera differente al soddisfacimento dei bisogni dell’Associazione stessa. Sono ammessi su semplice domanda da approvare da parte dell’Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei due terzi.
Articolo 5 – Coloro che intendono essere ammessi come soci ordinari dovranno presentare richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo specificando:
a) dati anagrafici, domicilio, cittadinanza, Codice Fiscale o Partita IVA;
b) attività svolta;
Sull’ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
La deliberazione di ammissione diverrà operativa dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sociale.
La tessera di partecipazione deve essere rinnovata ogni anno.
Articolo 6 – Tutti i soci hanno l’ obbligo di:
– corrispondere annualmente, entro il 31 marzo, la quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, su parere non vincolante dell’Assemblea: le quote possono essere differenziate per i soci “ordinari” ed i soci “sostenitori”;
– osservare scrupolosamente il presente statuto, le delibere legalmente adottate dagli organi sociali, le disposizioni ed i regolamenti dell’Associazione;

– fornire le notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell’Associazione, salvo le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pub- bliche soltanto previo assenso degli interessati;

– contribuire con la propria opera all’attività svolta dall’Associazione;
– non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell’Associazione.
Articolo 7 – Hanno diritto di voto, nelle assemblee, i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Articolo 8 – La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per raccomandata al Presidente almeno 3 (tre) mesi prima;
b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver il socio escluso contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, o per aver commesso azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca o- stacolo al buon andamento dell’Associazione; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci;
d) per mancato o ritardato pagamento di oltre tre mesi rispetto alla scadenza dei contributi associativi;
e) per assenza ingiustificata a tre assemblee consecutive nel corso dell’esercizio finanziario.
Articolo 9 – Al socio che abbia cessato di appartenere all’Associazione non è dovuto alcun rimborso per le quote sociali versate; queste ultime sono non rivalutabili ed intrasmissibili se non previa delibera assembleare.
Articolo 10 – A carico dei soci possono essere adottati inoltre i seguenti provvedimenti disciplinari: – ammonizione;

– sospensione della frequenza o dagli incarichi per tempo determinato.
Tali sanzioni disciplinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11 – I soci riconoscono nel Presidente il loro creditore per quanto essi devono all’Associazione.
Articolo 12 – Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere ricoperte solo dai soci iscritti. Articolo 13 – Gli Organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Vice Presidente;
– Il Segretario – Tesoriere.

TITOLO III – L’Assemblea

Articolo 14 – L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un quinto degli associati.

Articolo 15 – Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno sette giorni, mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.
Articolo 16 – L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L’assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un’ora.
L’assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e maggioranza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad uno e non sono ammessi i voti per corrispondenza. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in mancanza dal Vice – Presidente, in assenza di questi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da segretario.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

Articolo 17 – L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Articolo 18 – All’assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:
– discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
– provvedere al rinnovo delle cariche sociali;
– esprimere pareri circa la determinazione delle quote sociali;
– deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione, sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
b) in sede straordinaria:
– deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, in quest’ultimo caso occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto;
– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
– deliberare sul trasferimento della Sede dell’Associazione;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Le delibere di modifica dello Statuto dovranno essere approvate da almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto ed entreranno in vigore immediatamente.

TITOLO IV – Il Consiglio Direttivo – Il Comitato scientifico – Il Presidente

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, nominati dall’Assemblea e scelti tra i soci iscritti all’Associazione da almeno due anni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, quest’ultimo provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario con funzioni di Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti e comunque una volta ogni quattro mesi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal segretario della riunione.
Articolo 20 – Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’assemblea generale dell’Associazione.
In particolare:
a) è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’Assemblea generale;
b) può convocare l’assemblea generale dell’Associazione;
c) stabilisce e quantifica la quota di partecipazione dei nuovi soci;
d) predispone il bilancio preventivo dell’Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all’approvazione dell’assemblea generale;
e) redige le relazioni annuali dell’attività sociale ed i programmi da svolgere;
f) esegue le delibere dell’assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione;
g) predispone regolamenti interni per l’ordinamento delle attività sociali e relative modifiche da sottoporre all’assemblea;
h) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
i) procede all’assunzione ed al licenziamento dei dipendenti, determinandone la retribuzione ed approva i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti.
Articolo 21 – Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato scientifico che svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in particolari attività e/o manifestazioni dell’Associazione, stabilendone durata e compensi.
Articolo 22 – Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno dei consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Egli viene coadiuvato nella sua funzione da un Vice – Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Segretario tesoriere

Articolo 23 – Il segretario dell’associazione è nominato dal consiglio direttivo fra i suoi componenti. Egli ha anche funzioni di tesoreria.
Il segretario dirige gli uffici dell’associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge altro compito a lui demandato dalla presidenza da cui riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il segretario avrà cura, in particolare di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione. Per l’attività svolta in nome dell’associazione al segretario è conferita la rappresentanza legale verso i terzi. Egli cura, inoltre, la gestione economica dell’Associazione in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza di poteri e doveri statutari che gli competono.

TITOLO VI – Finanze e patrimonio

Articolo 24 – Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;
c) da versamenti volontari degli associati;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
e) da contributi o finanziamenti erogati da enti locali, regionali, nazionali e comunitari, da istituti di credito e da enti in genere;
f) da sovvenzioni, donazioni e lasciti da parte di terzi ed associati;
g) da attività marginali di carattere commerciale, artigianale e produttivo;
h) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
i) da ogni altro tipo di entrate.
Ciò al fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo sociale. Per i soci fondatori la quota è fissata nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00) cadauno, mentre la quota per i soci ordinari è fissata in Euro 25,00 (venticinque/00), fino a diversa misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Esercizio finanziario e bilancio

Articolo 25 – L’esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Articolo 26 – Entro il trentuno marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

TITOLO VIII – Scioglimento

Articolo 27 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista dall’articolo 18, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

TITOLO IX – Disposizioni Generali

Articolo 28 – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi in materia di associazioni non lucrative.
FIRMATO : PAPPALARDO NUNZIA MARIA – RUSSO ANGELA – LEOTTA MARIA GRAZIA – FINOCCHIARO GIUSEPPINA – ZAMMATARO GABRIELLA – COCO GIUSEPPA – CAVALLARO GIUSEPPA – SCIACCA CARMELA – FERLITO GRAZIA – RACITI PALMA – NICOLOSI MARIA SERAFINA – QUATTROCCHI ALFIA GAETANA – VINCI VENERANDA – EMANUELE ANNA MARIA – GRASSO GIUSEPPA – TORNABENE GRAZIA – SCIACCA MARIA TERESA – SCANDURRA ROSARIA – BARBAGALLO ANGELA MARIA.